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Redazione RED

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Lo Statuto

Le regole della nostra associazione: 33 articoli per capire chi siamo e cosa vogliamo.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE CONTENDER A.S.D.

 

Art. 1. – Costituzione e denominazione

Il 10 Ottobre 1969 veniva costituita, in Genova – Voltri, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “International Contender Association – Italia a.s.d.” (abbreviata con la sigla ICAI A.S.D.).

 

Art. 2 – Sede

La sede dell’associazione è posta presso la residenza del segretario.

 

Art. 3 – Scopi

1 L’associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.

2 Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3 Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità quella di promuovere, organizzare e diffondere, a livello dilettantistico, lo sviluppo della Classe Contender in Italia, mantenendo tutti gli opportuni contatti con la Federazione Italiana Vela, la “International Contender Association” e con tutti quegli enti o persone interessate alla Classe ed al suo sviluppo. In particolare le finalità dell’associazione sono dirette a:

a) coordinare, in accordo con la Federazione Italiana Vela, l’attività sportiva della Classe Contender ed in particolare i campionati, le regate, gli allenamenti, gli stage e gli altri incontri;

b) mantenere rapporti con la Federazione Italiana Vela e i suoi organismi tecnico-sportivi, con WORLD SAILING, con l’Associazione Internazionale di Classe e con le associazioni di Classe di altre nazioni;

c) realizzare, quanto di spettanza e sempre in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali, secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo sempre con la Federazione Italiana Vela e sanciti dal suo Consiglio Federale;

d) iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di Classe;

e) vigilare, attraverso gli organi tecnici della Federazione Italiana Vela, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le regole di stazza della Classe;

f) proporre alla Federazione Italiana Vela i nominativi dei cantieri per ottenere l’autorizzazione di WORLD SAILING alla costruzione delle barche della Classe.

4 L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, nonché dall’obbligatorietà del rendiconto. Essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, salvo i casi in cui, per il conseguimento degli scopi associativi, si rende necessario assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

5 L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela. In particolare costituiscono parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali, relative alla costituzione ed organizzazione delle classi veliche e delle associazioni di classe.

 

Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

Art. 5 – Categorie di soci

1 L’associazione è costituita dai seguenti soci:

– Soci proprietari;

– Soci aggregati;

– Soci fondatori;

– Soci onorari.

 

2 Sono soci proprietari i proprietari di un imbarcazione appartenente alla Classe Contender (munita di regolare certificato di stazza) in regola con il versamento della quota annuale di associazione, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea ordinaria (nel caso di più proprietari di una stessa barca, l’iscrizione è consentita ad uno solo di essi).

3 Sono soci aggregati tutti coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa, pur non essendo proprietari di una imbarcazione classe Contender, partecipano o collaborano alle attività organizzate dell’associazione.

4 Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’associazione e l’hanno sottoscritto.

5 Sono soci onorari coloro i quali siano già stati soci proprietari e che per unanime consenso siano ritenuti meritevoli di tale distinzione in quanto abbiano, attraverso il conseguimento di particolari risultati sportivi, contribuito ad aumentare il prestigio dell’associazione.

 

Art. 6 – Domanda di ammissione

1 Possono far parte dell’associazione in qualità di soci le persone fisiche che annualmente ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, nonché della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.

2 Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, che potrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo anche mediante strumenti informatici.

4 L’acquisto della qualità di socio è subordinato all’accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo, il quale nel caso di rigetto della stessa deve fornire adeguata motivazione alla propria decisione. Contro tale decisione può essere proposto appello all’Assemblea ordinaria.

5 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore. Il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o la tutela e che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art. 7 – Quote associative

1 L’ammontare delle quote associative viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria.

2 La quota associativa è personale, non potrà essere trasferita a terzi e non è non potrà essere né rimborsata né rivalutata.

3 Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione o al massimo entro e non oltre la data della prima regata nazionale dell’anno.

 

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1 Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.

3 La qualifica di socio attribuisce il diritto di partecipare all’attività sportiva della Classe Contender, in Italia ed all’estero, ed in particolare i campionati, le regate, gli allenamenti, gli stage e gli altri incontri.

4 I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei soci.

5 Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamentari dell’associazione, nonché delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 – Decadenza dalla qualità di socio

1 I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie;

b) mancato rinnovo;

c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;

d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

e) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 24 del presente statuto.

 

2 L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1) l’Assemblea generale dei soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Direttivo

4) il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 11 – L’Assemblea

1 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Preferibilmente potranno essere convocate in occasione del campionato italiano di classe.

3 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

4 L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

5 L’Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

6 Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7 Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, attraverso le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 12 – Diritti di partecipazione

1 Potranno prendere parte alle Assemblee, ordinarie e straordinarie, i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

2 Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

3 Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, soltanto un altro socio.

 

Art. 13 – L’Assemblea ordinaria

1 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso sul sito internet dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo.

 

3 Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare:

– sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;

– sull’approvazione dei regolamenti sociali;

– sull’approvazione delle quote sociali, proposte dal Consiglio Direttivo;

– sulla nomina, ogni due anni, dei membri del Consiglio Direttivo;

– sulla nomina, ogni due anni, dei membri del Collegio dei revisori dei conti;

– su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria

 

4 Spetta inoltre all’Assemblea ordinaria l’elezione, a scrutinio segreto, degli organi direttivi dell’associazione.

 

Art. 14 – L’Assemblea straordinaria

1 L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.

2 L’Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso sul sito internet dell’associazione e tramite contestuale comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

3 L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

– modificazione dello statuto dell’associazione;

– scioglimento dell’associazione;

– in tutti i casi in cui è espressamente previsto dal presente statuto.

 

Art. 15 – Validità assembleare

1 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria sia l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 Per le delibere in merito al cambiamento dello Statuto si rimanda all’articolo 31 del presente Statuto.

5 Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

 

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti a maggioranza dei voti e mediante scrutinio segreto, dall’Assemblea ordinaria. La lista dei candidati alla carica di consigliere, dovrà essere resa nota ai soci almeno dieci giorni prima la data dell’Assemblea in cui dovrà svolgersi l’elezione.

2 Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge, a maggioranza dei voti e mediante scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3 Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Vela, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 17 – Dimissioni

1 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

 

2 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata, senza ritardo, l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

 

3 Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

 

Art. 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1 deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

2 redigere, mediante il Tesoriere, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, che saranno poi sottoposti al vaglio dell’Assemblea ordinaria;

3 indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le Assemblee straordinarie;

4 redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

5 adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all’assemblea.

6 attuare le finalità previste dall’art. 3 del presente statuto;

7 nominare, ogni due anni, i Delegati di zona;

8 eleggere un comitato tecnico avente il compito:

• di formulare pareri circa l’interpretazione delle regole di costruzione e stazza;

• di coordinare le richieste per eventuali modifiche alle regole di costruzione e stazza, che il Consiglio Direttivo dovesse decidere di presentare alla associazione internazionale di Classe.

 

Art. 20 – Il Presidente

1Il Presidente dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Art. 21 – Il Vice-Presidente

1Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

 

Art. 22 – Il Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, si occupa delle iscrizioni all’associazione e della tenuta del libro soci.

 

Art. 23 – Il Tesoriere

Il tesoriere cura l’amministrazione economica dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

 

Art. 24 – Il Collegio dei revisori dei conti

1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto di due membri effettivi ed uno supplente nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

2 Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile, verificando e certificando la regolare redazione da parte del Tesoriere del rendiconto consuntivo.

3 In caso di gravi irregolarità da parte del Consiglio Direttivo nella tenuta della rendicontazione, il Collegio dei revisori dei conti potrà convocare l’Assemblea straordinaria proponendo la nomina di un commissario, determinandone i poteri e la durata.

4 Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggili, essi eleggono al loro interno un Presidente.

5 Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano il Consiglio Direttivo.

 

Art. 25 – Il rendiconto

1 Il Consiglio Direttivo redige, mediante il Tesoriere, il rendiconto preventivo e consuntivo.

2 Il rendiconto consuntivo deve essere annualmente sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti ed approvato dall’Assemblea ordinaria.

3 Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4 In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno la votazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

5 In caso di mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’Assemblea ordinaria, il Collegio dei revisori dei conti dovrà procedere a norma del III comma dell’art. 21.

 

Art. 26 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art.  27 – Patrimonio

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

Art. 28 – Provvedimenti disciplinari

1 I provvedimenti disciplinari che possano venire deliberati a carico degli associati, per giustificato motivo, sono:

– la deplorazione;

– la sospensione da un minimo di un mese al massimo di un anno;

– la radiazione.

 

2 Detti provvedimenti sono adottati a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

3 Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all’Assemblea straordinaria, la quale decide a maggioranza, mediante votazione a scrutinio segreto, confermando od annullando la decisone del Consiglio Direttivo.

 

Art. 29 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall’articolo 63 dello Statuto della Federazione Italiana Vela.

 

Art. 30 – Scioglimento

1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2 L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 31 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci che hanno diritto al voto. Tali proposte di modifica saranno discusse per dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 32 – Organi periferici

1 Sono organi periferici dell’associazione i Delegati di zona.

2 I Delegati di zona sono in numero pari alle zone previste dallo statuto delle Federazione Italiana Vela e sono nominati ogni due anni dal Consiglio Direttivo.

3 I Delegati di zona collaborano con i comitati di zona della Federazione Italiana Vela nell’organizzazione dell’attività zonale della classe.

 

Art. 33 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

Iscriversi alla Classe

Come, dove, quando. Ma anche “quanto”. Breve guida per iscriversi alla Classe Contender: il “dovere” di ogni contenderista per avere il “piacere” di trovarsi all’interno di una Classe viva e vivace.

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